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Come annullare un verbale di contravvenzione?
Consigli utili

Come annullare un verbale di contravvenzione?

Riepilogo
  • Se non informa il diritto di obiezioni, il verbale può essere nullo.
  • C’è contrasto tra giurisprudenza: nullità relativa o assoluta a seconda del caso.
  • Gli agenti devono informare il contravventore del diritto di obiezioni durante la constatazione.
  • L’agente deve avvicinarsi, presentarsi e chiedere documenti per il controllo.

Constatazione della nullità del verbale di contravvenzione compilato dagli organi della polizia stradale

Successivamente alla mancata osservanza delle disposizioni del Codice della strada, i conducenti sorpresi in flagranza sono sanzionati dagli organi abilitati attraverso la compilazione di un verbale di contravvenzione. È importante sottolineare che il suddetto verbale ha uno spazio appositamente dedicato alle obiezioni dei conducenti, obiezioni annotate distintamente nella sezione “Altre annotazioni”.

Secondo auto-bild.ro, nel caso in cui gli organi di polizia non avvisino i conducenti circa la possibilità di presentare obiezioni, il suddetto verbale è soggetto a nullità relativa o assoluta.

A questo proposito, la fonte citata ricorda quanto segue: “Poiché nella prassi giudiziaria non esisteva un punto di vista unitario riguardo la questione di diritto relativa alla natura della nullità del verbale di constatazione della contravvenzione per mancato adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 16 paragrafo 7 periodo I del Decreto del Governo n. 2/2001, concernente il regime giuridico delle contravvenzioni approvato con la Legge n. 180/2002, consistente nell’omissione da parte dell’agente accertatore di informare il contravventore del suo diritto di presentare obiezioni, alcune corti hanno ritenuto, per anni, che nel caso in cui l’agente accertatore della contravvenzione non abbia comunicato alla persona sanzionata il diritto di presentare obiezioni, tale omissione comporti la nullità relativa del verbale di contravvenzione.”

In altre opinioni, i tribunali hanno classificato il suddetto verbale di contravvenzione come affetto da nullità assoluta. Pertanto, le corti considerano che la nullità prevista nello stesso comma del suddetto articolo è assoluta, dato che “il testo di legge impone all’agente accertatore di informare il contravventore del diritto di presentare obiezioni, riguardo alle circostanze della commissione dell’atto illecito, annotandole nel verbale di constatazione della contravvenzione, come una garanzia dell’esercizio del diritto di difesa del soggetto di diritto, fin dalla fase amministrativa.”

Obblighi supplementari a carico degli agenti della polizia stradale, successivamente alla fermata dei veicoli nel traffico

Ricordiamo ai nostri lettori gli obblighi supplementari imposti agli agenti della polizia stradale, successivamente alla fermata dei conducenti nel traffico, come segue:

  • secondo le disposizioni in materia, l’agente della polizia stradale deve avvicinarsi alla portiera del conducente del veicolo, “mantenendo una distanza sufficiente per non essere colpito dalla portiera in caso di apertura improvvisa, dove si rivolgerà con la formula: ‘Buongiorno (mattina, pomeriggio, sera), sono (grado professionale, nome e unità di polizia di appartenenza)’, dopodiché richiederà in tono educato ma fermo, di mostrargli i documenti per il controllo”;
  • inoltre, l’agente della polizia stradale è obbligato a comunicare al conducente fermato il motivo della fermata, l’infrazione commessa, nonché la sanzione prevista dalla legge, dopodiché procederà alla redazione degli atti di constatazione, chiedendo al conducente di rimanere nel veicolo. “Se questo manifesta l’intenzione di scendere per avvicinarsi alla vettura della polizia, l’agente insisterà fermamente perché resti nel veicolo fino al completamento della procedura di redazione degli atti di constatazione; inoltre, con l’entrata in vigore della nuova legislazione stradale, è stata istituita l’obbligatorietà sia per il conducente che per i passeggeri di non lasciare il veicolo quando sono fermati da un agente della polizia stradale. Il mancato rispetto delle indicazioni dell’agente può portare alla sanzione del conducente e al ritiro della patente di guida per la sospensione del diritto di guidare veicoli su strade pubbliche”;
  • inoltre, l’agente della polizia stradale deve restituire, al termine del controllo, i documenti del conducente (eccetto quelli trattenuti per la constatazione dell’infrazione) e fornirgli le spiegazioni necessarie riguardo la situazione creata, la modalità di risoluzione, il diritto di effettuare obiezioni/annotazioni nel verbale di contravvenzione, nonché il termine per impugnare i documenti redatti.
  • nel caso in cui l’agente osservi che il conducente in questione non è in condizioni psico-fisiche adeguate per continuare a guidare in sicurezza, l’organo abilitato deve fermare la marcia fino alla cessazione della causa che l’ha generata. Esiste un’eccezione a riguardo, ovvero il fatto che il veicolo possa essere guidato da un’altra persona presente nel veicolo, che possiede una patente di guida valida per la categoria rispettiva;
  • inoltre, l’agente della polizia stradale è obbligato a prendere misure per il reinserimento sicuro del veicolo nel traffico.