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Gancio traino senza rimorchio: cosa dice la legge in Romania
Consigli utili

Gancio traino senza rimorchio: cosa dice la legge in Romania

26 dic 2025 · Aggiornato: 30 dic 2025
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Riepilogo
  • In Romania non vietano il gancio traino senza rimorchio, ma serve omologazione RAR.
  • Deve avere etichetta visibile che attesti la conformità.
  • Quando traini un rimorchio, la velocità massima si riduce di 10 km/h.
  • Eccezione: portabiciclette non rientra nel rimorchio e non limita la velocità.

L’installazione di un gancio traino solleva importanti quesiti sulla legittimità della circolazione con tale dispositivo quando non è effettivamente trainato un rimorchio.

Questo scenario genera controversie tra gli automobilisti, soprattutto considerando che un gancio può aggravare le conseguenze di un tamponamento posteriore. Analizziamo cosa prevede esattamente la normativa romena in merito.

Legislazione romena sui ganci traino

In Romania, la normativa stradale non vieta esplicitamente la circolazione con un dispositivo di aggancio montato sul veicolo in assenza di rimorchio. A differenza di altri paesi europei che hanno regolamentazioni chiare in tal senso, la normativa nostra si concentra sulle norme di traino effettivo.

Tuttavia, questa apparente permissività non significa che qualsiasi tipo di gancio possa essere montato. La legge specifica chiaramente che tutti i dispositivi di aggancio devono essere omologati RAR e avere un’etichetta visibile che ne attesti la conformità.

Differenze nella legislazione europea

Per una prospettiva più ampia, è utile sapere che:

  • Alcuni paesi europei vietano completamente la circolazione con gancio traino senza rimorchio agganciato
  • Altri paesi permettono questa pratica a condizione che il gancio non ostruisca la visibilità della targa
  • Romania non ha una posizione esplicita in tal senso, concentrandosi sulla regolamentazione del traino effettivo

Norme legali sul traino in Romania

Quando viene usato effettivamente per il traino, il dispositivo di aggancio deve rispettare criteri stringenti. Secondo la normativa vigente, l’accoppiamento di un veicolo con una o due rimorchi può avvenire solo se:

Requisiti tecnici obbligatori

  1. Omologazione e compatibilità - gli elementi che compongono il dispositivo di aggancio sono omologati e compatibili
  2. Manovrabilità - l’insieme di veicoli può realizzare il raggio minimo di sterzata del veicolo trainante
  3. Dimensioni legali - le dimensioni dell’insieme di veicoli non superano i limiti previsti dalla legge
  4. Compatibilità dei sistemi - gli elementi di aggancio delle apparecchiature di frenatura, illuminazione e segnalazione luminosa sono compatibili
  5. Spazio libero - i veicoli che compongono l’insieme non si toccano passando su dossi, curve o cambi di direzione

Limitazioni di velocità per il traino

Quando traini effettivamente un rimorchio, la velocità massima legale diminuisce di 10 km/h rispetto alla velocità massima ammessa per la categoria di appartenenza del veicolo, ma solo al di fuori dei centri urbani.

Eccezione per i portabiciclette

Questa riduzione di velocità non si applica quando il dispositivo di aggancio è utilizzato per un portabiciclette, poiché non costituisce un rimorchio ai fini legali.

Aspetti pratici e di sicurezza

Rischi di un gancio inutilizzato

Sebbene la legge non vieti esplicitamente, un gancio traino inutilizzato può:

  • Aggravare le conseguenze di un tamponamento posteriore
  • Causare ferite aggiuntive ai pedoni in caso di incidente
  • Deteriorare i veicoli che sopraggiungono da dietro in caso di collisione
  • Ostruire la visibilità della targa se posizionato in modo improprio

Raccomandazioni per i proprietari di ganci

Per evitare problemi potenziali:

  1. Verifica periodicamente se il gancio ostruisce la targa
  2. Assicurati che il dispositivo sia omologato RAR
  3. Mantieni la documentazione di omologazione nel veicolo
  4. Considera la rimozione del gancio quando non lo utilizzi per periodi prolungati

Sanzioni per il mancato rispetto delle norme

Il mancato rispetto delle norme di traino dei veicoli è punito con una multa nella classe IV, ovvero da 9 a 20 punti-multa. Questa sanzione si applica principalmente a:

  • Utilizzo di dispositivi non omologati
  • Superamento dei limiti di velocità durante il traino
  • Mancato rispetto dei requisiti tecnici di aggancio
  • Formazione di insiemi di veicoli non conformi

Conclusione

Sebbene la normativa romena non vieti esplicitamente la circolazione con gancio traino senza rimorchio, i proprietari di tali dispositivi devono assicurarsi di rispettare tutte le norme tecniche di omologazione e di essere consapevoli dei rischi aggiuntivi che comporta. Nel contesto della sicurezza stradale, è consigliabile valutare la necessità di mantenere il gancio montato permanentemente sul veicolo.