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Attenzione: firmare il verbale di contravvenzione rappresenta una firma di avvenuta ricezione, NON un riconoscimento del reato commesso nel traffico!
Consigli utili

Attenzione: firmare il verbale di contravvenzione rappresenta una firma di avvenuta ricezione, NON un riconoscimento del reato commesso nel traffico!

Riepilogo
  • Firmare il verbale è solo presa visione, non riconoscimento della contravvenzione
  • Rifiutare la firma non implica sanzioni per l’agente, solo testimone deve confermare il rifiuto
  • Se l’automobilista firma, è firma per presa visione, non riconoscimento del fatto
  • Modifiche legislative hanno riguardato contenuto dei verbali e modalità di pagamento multe

Potrivit lui Tavi Pertea

Secondo Tavi Pertea, è importante conoscere la differenza tra la ricezione del verbale di accertamento della contravvenzione e il riconoscimento del fatto, in quanto firmare il documento in questione rappresenta una semplice firma di ricezione, non un’assunzione di responsabilità per quanto scritto nel suo contenuto.

Successivamente, alla mancata osservanza delle disposizioni del Codice Stradale, gli automobilisti sorpresi in flagrante vengono sanzionati dalle autorità competenti tramite la compilazione di un verbale di contravvenzione.

Sulla base di quanto dichiarato da Tavi Pertea in un vlog, non molto tempo fa, ci sono molti conducenti che credono che rifiutando di firmare il verbale di contravvenzione “si vendicano sul poliziotto”, il quale potrebbe essere sanzionato e così via.

È chiaro che questa ipotesi è lontana dalla verità, in quanto il rifiuto di firmare il verbale di contravvenzione non ha alcun impatto sull’ufficiale di polizia: “Nel momento in cui la persona sanzionata rifiuta di firmare il verbale, il poliziotto non subisce alcuna conseguenza”.

Inoltre, lo specialista citato da ziare.com sottolinea il fatto che firmare il documento non implica il riconoscimento della contravvenzione: “Se hai firmato, non significa che riconosci il fatto. (…) Se firmi, firmi per presa visione di quanto annotato e di comunicazione del verbale”.

In aggiunta, specifica: “Se l’agente accertatore applica anche la sanzione e il contravventore è presente alla chiusura del verbale, una copia di questo viene consegnata al contravventore, facendo menzione di ciò nel verbale. Il contravventore firmerà per presa visione. (…) Quindi, il contravventore firmerà per presa visione, non per riconoscimento del fatto”.

Nel caso in cui il conducente rifiuti di firmare il documento, questo aspetto deve essere confermato da un testimone assistente: “Il testimone assistente deve constatare il rifiuto di firmare il verbale, non deve essere un testimone oculare che ha visto la commissione della contravvenzione”.

Modifica legislativa riguardante il contenuto dei verbali di contravvenzione

All’inizio di dicembre, abbiamo informato i nostri lettori su una legge, in quel momento in discussione pubblica al Senato, che voleva modificare il contenuto dei verbali di contravvenzione per quanto riguarda l’inclusione delle modalità di pagamento delle multe, nonché il numero del conto su cui versare l’importo delle multe, ecc.

Le modifiche implementate tramite il progetto legislativo

Qualsiasi violazione delle norme giuridiche comporta la responsabilità giuridica della persona che l’ha commessa, e questa responsabilità varia a seconda della natura della norma violata e del pericolo sociale del fatto.

In base al pericolo sociale di queste violazioni e alla natura dei rapporti e degli interessi lesi, i fatti illeciti sono classificati in: reati, contravvenzioni e violazioni disciplinari.

Secondo gli esperti di avocatinaselalin.ro, la differenza tra reato e contravvenzione è rappresentata dal grado di pericolo sociale. Il reato ha un grado di pericolo sociale più elevato, con conseguenze più gravi, ledendo valori sociali importanti (es. l’integrità fisica di una persona, la sua libertà, la proprietà, i rapporti di servizio, la giustizia), mentre nella contravvenzione questo pericolo sociale è ridotto e le sue conseguenze sono più ristrette, non influenzando valori importanti.

Inoltre, la contravvenzione si distingue dal reato anche per il modo di sanzionare. I reati, infatti, sono puniti con pena detentiva o multa penale, mentre le contravvenzioni sono sanzionate con avvertimento, multa amministrativa e una serie di sanzioni complementari. La multa contravvenzionale, in caso di mancato pagamento, può essere trasformata, per decisione del tribunale, in un obbligo per il contravveniente di svolgere un’attività a beneficio della comunità.

Secondo l’Ordinanza 2/2001 sul regime giuridico delle contravvenzioni, per una stessa contravvenzione può essere applicata solo una sanzione contravvenzionale principale e una o più sanzioni complementari. L’avvertimento e la multa contravvenzionale possono essere applicati a qualsiasi contravventore persona fisica o giuridica.

Chi ha proposto la modifica dei verbali di contravvenzione menziona, nell’esposizione dei motivi, quanto segue: “Attualmente, l’ordinanza del Governo n. 2 del 2001 sul regime delle contravvenzioni prevede che i verbali contengano una serie di informazioni rilevanti, ma omette di includere informazioni relative alle modalità di pagamento, comprese quelle online, delle contravvenzioni.

Con la presente proposta legislativa si intende aggiungere, nei verbali, le modalità di pagamento, comprese quelle online, nonché l’esatta specificazione del nome dell’istituzione verso cui può essere effettuato il pagamento, il codice fiscale di questa, il codice identificativo univoco fiscale dell’istituzione, oltre al numero del conto su cui può essere effettuato il pagamento“.

Ricordiamo che, già dal 2018, le multe stradali possono essere pagate al 50% del valore entro 15 giorni dal momento della ricezione del verbale.

Secondo avocatnet.ro, oltre ai dati relativi al pagamento, il verbale di contravvenzione conterrà anche i seguenti:

  • data e luogo di redazione;
  • nome, cognome, qualifica e istituzione di appartenenza dell’agente accertatore;
  • nome, cognome, domicilio e codice numerico personale del contravventore, descrizione del fatto contravvenzionale con indicazione della data, ora e
  • luogo in cui è stato commesso, nonché la descrizione delle circostanze che possono servire a valutare la gravità del fatto e a valutare eventuali danni causati;
  • indicazione dell’atto normativo che stabilisce e sanziona la contravvenzione;
  • indicazione della società assicurativa, nel caso in cui il fatto abbia provocato un incidente stradale;
  • possibilità di pagamento, entro 15 giorni dalla data di consegna o comunicazione del verbale, della metà del minimo della multa prevista dall’atto normativo;
  • termine per l’esercizio del ricorso e tribunale presso cui presentare il reclamo.